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Statuto Sociale
STATUTO SOCIALE
DELL’ ASD
SPORTING CLUB SAN SEVERO
Approvato
dall’Assemblea dei Soci del 07.06.2024
CAPO I COSTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1 – Costituzione e finalità L’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ASD Sporting Club San Severo”, qui di seguito denominata Sporting Club, è stata fondata il 30 novembre 1967 da:
· ANTONACCI ELIO · CARDONE MARIO · CASSANO ENRICO · CHIRO’ FELICE · DE LUCRETIIS CA RLO · FIANO ENZO · GRANATA MICHELE · LA DONNA MICHELE · ORLANDO FURIO · PUGLIESE ALDO · STODUTO RAFFAELE
L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche. L’ordinamento interno dell’ Associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione esercita, in via stabile e principale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2021, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre. Rientra nelle sue attività istituzionali l'organizzazione del tempo libero dei soci. È esclusa ogni attività con finalità politiche, religiose, razziali e di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fatti gli eventuali accantonamenti, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui al presente articolo. Per l'adempimento dei suoi compiti l’Associazione si avvale dei proventi delle quote associative e degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: · condurre e gestire impianti sportivi; · organizzare iniziative di promozione sportiva dilettantistica; · svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche; · promuovere iniziative culturali e ricreative; · promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne; organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive; · organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze; · pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associativa, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo; · realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione; · utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini; · organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste per i soci; · somministrare alimenti e bevande ai soci; · gestire la vendita di abbigliamento e attrezzature sportive ai soci; consentire in via temporanea la frequenza del Club a terzi non soci, demandando al Consiglio Direttivo la disciplina delle modalità di fruizione dei servizi da parte dei terzi. Per il perseguimento dei suindicati scopi l'Associazione potrà richiedere e avvalersi di contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti pubblici e privati nonchè da Istituti finanziari. L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi ed a ciò idonei. L’Associazione si obbliga a contrastare l’abuso psicologico, l’abuso fisico, la molestia sessuale, l’abuso sessuale, la negligenza, l’incuria, l’abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori e l’abuso dei mezzi di correzione con l’adozione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del relativo responsabile.
Art. 2 – Sede e durata Lo Sporting Club ha sede in San Severo. La Sua durata è indeterminata. I colori sociali sono il verde e blu.
Articolo 3 – Affiliazione L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) e, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci, può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, anche paralimpici. L’Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti e partecipanti, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportive cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI. L’Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all’attività dell’Associazione. L’Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli altri affiliati.
CAPO II SOCI
Art. 4 –Soci La compagine sociale dello Sporting Club si compone di: · Soci Onorari · Soci Ordinari
Art. 5 – Soci Onorari Soci Onorari sono coloro che, per eccezionali meriti verso il Club, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo; i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento di ogni quota. Essi non partecipano all’Assemblea dei Soci e non possono ricoprire cariche sociali. Il loro “status” non è trasmissibile a qualsiasi titolo.
Art. 6 – Soci Ordinari Soci Ordinari sono coloro i quali, godendo di buona condotta morale e sociale, a domanda, vengano accettati dal Consiglio Direttivo secondo le norme previste dal presente Statuto. Essi hanno l’obbligo di contribuire sia alle spese di ordinaria che di straordinaria amministrazione, attraverso il contributo stabilito di anno in anno dall’Assemblea, necessarie all’attività ed al miglior funzionamento del Club. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FITP ed agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l’Associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi. Al socio che abbia raggiunto un’età di 70 anni ed una anzianità di iscrizione di almeno 35 anni è accordata, previa richiesta, la facoltà di continuare a frequentare il Circolo, unitamente al coniuge, loro vita natural durante, perdendo la qualifica di Socio ed ogni altro diritto. La richiesta deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo entro il 31/12 del relativo anno con efficacia a decorrere dall’anno successivo. Il diritto di frequenza consiste nell’utilizzare gli impianti sportivi, nel frequentare i locali sociali e nel partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dal Club, fermo il pagamento del contributo di frequenza stabilito dall’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.
Art. 7 - Domanda di Ammissione del Socio Ordinario Chiunque intende iscriversi all’Associazione, in qualità di Socio Ordinario, deve proporre domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, corredata da certificato di stato di famiglia o da autocertificazione ex art. 46 DPR 445/2000 attestante la composizione del proprio nucleo familiare e con espresso impegno ad ogni aggiornamento circa la composizione del nucleo ai fini della regolare frequentazione del Circolo, che preveda: · L’accettazione senza riserve del presente Statuto; · Il versamento della quota di ammissione, della quota sociale annuale e della quota straordinaria, così come stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio. La presentazione della domanda, da porre all’attenzione del Consiglio Direttivo, deve essere controfirmata da due soci Ordinari presentatori con propria dichiarazione di impegno circa il possesso, in capo all’aspirante socio, dei requisiti di cui all’art. 6 comma 1. I componenti del Consiglio Direttivo non possono firmare domande di ammissione, quali presentatori. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno sei membri votanti. In caso di rigetto, l'istante potrà proporre una nuova domanda, trascorso almeno un anno dalla precedente.
Art. 8 – Quote All’atto dell’ammissione a Socio è dovuto il pagamento di una quota di ammissione a fondo perduto di euro 2.500,00 che potrà essere variata, in aumento o in diminuzione, dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, in base a particolari congiunture economiche di periodo. E’ in facoltà del Consiglio Direttivo concedere una rateazione. Per esigenze e/o progetti specifici dell’Associazione, l’assemblea dei soci può prevedere il versamento di un finanziamento infruttifero, da restituire esclusivamente ai soci, che l’hanno eseguito, nelle forme e nei modi stabiliti dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio. La quota sociale annuale costituisce il contributo a fondo perduto dovuto per le spese di ordinaria amministrazione necessarie all’attività ed al regolare funzionamento dell’Associazione. La quota straordinaria costituisce il contributo a fondo perduto per eventuali spese proposte dal Consiglio Direttivo ed è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Art. 9 - Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio si perde: · per dimissioni; · per morosità; · per morte; · per espulsione. La perdita della qualità di Socio per espulsione preclude la riammissione all’Associazione.
Art. 10 – Dimissioni La domanda di dimissioni del Socio deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A/R o mezzo equipollente entro il 30 novembre di ciascun anno a valere per l’anno successivo, a condizione che il Socio aspirante dimissionario sia in regola con i pagamenti. Il socio dimissionario ha diritto ad avere in restituzione quanto eventualmente versato a titolo di finanziamento infruttifero, ove già non rimborsato, secondo un elenco cronologico nel limite massimo di due rimborsi per ogni anno. Il Socio dimissionario ha diritto di far subentrare nella qualità di Socio Ordinario un proprio figlio in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 e secondo le modalità prescritte dall’art. 7, il quale beneficerà della esenzione dal pagamento della quota di ammissione. Art. 11 - Morosità È considerato moroso il Socio che non provvede a versare la quota sociale annuale nonché quelle straordinarie, trascorsi quattro mesi dalla data dell’Assemblea dei Soci che le ha deliberate. Il Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata A/R o mezzo equipollente, decorso il predetto termine, invita il Socio moroso a regolarizzare entro 30 giorni la propria posizione economica nei confronti del Club. In mancanza del pagamento integrale della quota entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, gli è preclusa la partecipazione alle Assemblee, con sospensione di ogni e qualsiasi diritto sociale, ivi compresi la frequentazione e l’utilizzo di tutte le strutture del Circolo. Il socio moroso, sospeso, ha tempo per sanare la morosità fino al 31/12 del relativo anno. Il decorso di tale termine, senza la regolarizzazione della morosità, comporta l’automatica perdita della qualità di Socio. Il Consiglio Direttivo, accertata la condizione di morosità, delibera la perdita della qualità di Socio, da comunicarsi entro 7gg. La perdita della qualità di Socio preclude la riammissione all’Associazione. Resta salvo il diritto dell’Associazione di adire le vie legali per ottenere il pagamento delle somme di cui alla morosità maturata.
Art. 12 – Decesso Nel caso di morte del Socio i suoi eredi hanno il diritto di designare chi fra loro deve subentrare nella qualità di Socio. La designazione, con contestuale istanza di ammissione a Socio del designato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, va inoltrata al Presidente del Consiglio Direttivo entro un anno dal decesso del Socio, secondo le modalità prescritte dall’art. 7. In caso di mancato gradimento sul nome del designato e di altri in sua vece successivamente designati entro il termine di 15 gg. dalla comunicazione a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente, ovvero in assenza di una qualsiasi designazione e comunque trascorso il termine innanzi previsto, il Socio deceduto, avendo perduto la qualità di Socio, verrà cancellato dal Libro Soci.
Art. 13 – Espulsione ed altri Provvedimenti Disciplinari Il Consiglio Direttivo ha il potere-dovere di vigilare affinché i Soci ed i loro ospiti si comportino in modo decoroso e conforme alle regole del buon vivere civile, osservando scrupolosamente le norme statutarie. Ove il Socio si renda responsabile di azioni contrarie all’onore, alla morale o al decoro sia nel Club che altrove o tenga una condotta che costituisca turbativa per il buon andamento ovvero per il prestigio del Club o in generale non osservi il presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà adottare, in relazione alla gravità delle infrazioni e dei comportamenti contestabili, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) Biasimo: consistente in un richiamo verbale del Presidente del Circolo all'osservanza dei doveri da parte del Socio e dei suoi familiari; b) Ammonizione/Censura: consistente in un avvertimento scritto del Consiglio Direttivo di richiamo all'osservanza dei doveri da parte del Socio e dei suoi familiari; c) Sospensione per un periodo massimo di mesi tre, da deliberarsi da parte del Consiglio Direttivo; d) Espulsione. I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) potranno essere adottati solo a seguito di contestazione per iscritto degli addebiti al Socio, cui è concesso il termine di giorni cinque per l’inoltro di eventuali note a discolpa. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare derivanti da provvedimenti gravi come sopra elencati è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale. Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende il provvedimento di sospensione o di espulsione, comminato al Socio dal Consiglio Direttivo.
CAPO III DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Il Socio Ordinario ha il diritto di: · utilizzare gli impianti sportivi; · frequentare i locali sociali; · partecipare alle manifestazioni organizzate dal Club; · far utilizzare gli impianti sportivi e far frequentare i locali sociali al proprio coniuge ed ai figli conviventi inclusi nel suo nucleo familiare; · partecipare alle Assemblee dei Soci con diritto di voto; · essere eletto a ricoprire cariche sociali; · proporre modifiche allo Statuto purché sottoscritte da almeno un terzo dei Soci Ordinari · presentare candidati a Soci.
Art. 15 - Doveri dei Soci I Soci sono tenuti ad osservare le buone regole del vivere civile e sociale nei rapporti tra loro e con terzi nell’ambito del Club nonché ad usare la massima diligenza nel servirsi degli immobili, degli impianti e delle attrezzature sociali. Sono, altresì, obbligati ad osservare le norme di questo Statuto e quelle dei regolamenti interni che di volta in volta vengono emanati dal Consiglio Direttivo. Ogni infrazione a tale norma può essere denunciata da qualsiasi altro Socio al Consiglio Direttivo per l’adozione degli opportuni provvedimenti. L’Associazione, dal momento dell’affiliazione e i soci, dal momento della loro ammissione all’Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria prevista nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l’associazione aderisce.
CAPO IV PATRIMONIO SOCIALE
Art. 16 - Patrimonio Sociale Il patrimonio del Club comprende: · i beni immobili di proprietà; · i beni mobili e le attrezzature; · le somme eventualmente ricevute in donazione o accantonate per economia di esercizio ed ogni altro incremento patrimoniale, al netto di eventuali passività. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera contestualmente la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e la destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali sportivi ai sensi dell’art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021.
CAPO V ORGANI SOCIALI
Art. 17 - Organi Sociali Gli organi sociali sono: · l'Assemblea; · il Consiglio Direttivo; · il Collegio Sindacale; · il Collegio Arbitrale. Tutte le cariche sociali durano 4 anni e sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse del Club.
Art. 18 – Assemblea - Convocazione L'Assemblea generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso scritto inviato, ai Soci aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso per l'Assemblea straordinaria deve essere inviato con raccomandata A/R ovvero con qualsiasi altro mezzo equipollente, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. L'avviso deve contenere: sede, data, ora ed elenco delle materie da trattare sia nella prima che nella seconda convocazione dell'Assemblea; la seconda convocazione è fissata almeno un’ora dopo la prima. La convocazione delle Assemblee in seduta ordinaria e/o straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto. L'Assemblea in seduta ordinaria per l’approvazione dei bilanci annuali è convocata entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Art. 19 – Partecipazione all'Assemblea – Deleghe Hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano assoggettati a provvedimenti disciplinari. La partecipazione del Socio all'Assemblea è strettamente personale ed è consentita la possibilità di delega solo ad altro Socio avente diritto al voto. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 20 - Costituzione dell'Assemblea L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita: · in prima convocazione con almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; · in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritti al voto. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita: · in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; · in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dall’art. 22 ultimo comma.
Art. 21 - Attribuzioni dell'Assemblea Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea in seduta ordinaria quelle di: · approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso; · approvare il bilancio preventivo e consuntivo; · approvare i programmi delle attività da svolgere; · decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea e su quelle proposte dai Soci; · determinare la quota di ammissione e la quota sociale annuale e straordinaria per i Soci, nonché le quote di frequenza; · deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti pubblici e privati nonchè da Istituti finanziari; · stabilire la data delle votazioni per le elezioni degli organi sociali da svolgersi con le modalità di cui all’art. 24. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea in seduta straordinaria quelle di: · deliberare le modifiche statutarie; · deliberare lo scioglimento del Club.
Art. 22 - Approvazione delle delibere assembleari Le delibere dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, esclusi gli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento del Club occorre l'intervento di persona o per delega con firma autenticata ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto.
Art. 23 - Presidenza dell'Assemblea L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Qualora il Presidente sia impedito o rinunzi a presiedere, ovvero qualora l'Assemblea si esprima in tal senso, il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla stessa. Il Presidente verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea e ne dirige i lavori coadiuvato da un Segretario da lui nominato tra i Soci presenti. Il verbale di Assemblea, redatto dal Segretario, è sottoscritto da questi e dal Presidente e, ove contenga loro dichiarazioni, anche dai Sindaci. Per le deliberazioni adottate in sede di Assemblea Straordinaria il relativo verbale deve essere redatto da un Notaio.
Art. 24 - Eleggibilità – Incompatibilità - Sistema di elezione Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i Soci Ordinari. E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP di cui l’Associazione faccia parte. I membri del Collegio Sindacale ed Arbitrale non possono rivestire altre cariche sociali nel Club. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e sono riconfermabili. Il sistema di elezione è disciplinato nel modo che segue: fino a cinque giorni prima della votazione possono essere presentati distinti nominativi di candidati a componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio Arbitrale. Sono eletti componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio Arbitrale i candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi.
Art. 25 - Consiglio Direttivo Lo Sporting Club è amministrato e diretto da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti con le modalità di cui all’art. 24. Esso è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza ancora, dal Consigliere più anziano. Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Direttore Sportivo costituiscono il Comitato Esecutivo e sono nominati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o di almeno cinque Consiglieri. Esso ha la direzione sportiva, morale, disciplinare ed amministrativa del Club del quale promuove lo sviluppo e regola il funzionamento. I membri del Consiglio che non intervengono senza valida giustificazione a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, i rimanenti, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, provvedono a sostituirli per cooptazione tra tutti i Soci Ordinari che abbiano maturato un’anzianità di almeno 7 anni, con l’obbligo di successiva approvazione da parte dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.
Art. 26 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Spetta al Consiglio Direttivo emanare norme regolamentari ed esecutive obbligatorie per tutti i Soci, familiari e loro ospiti, riguardanti la frequenza, l’uso ed il funzionamento dei locali sociali e dei campi da gioco, al fine del buon andamento di tutti i servizi sociali. Il Consiglio ha facoltà di nominare, per speciali esigenze, Commissioni di Soci. Il Consiglio ha, in particolare, i seguenti poteri: · nomina il Comitato Esecutivo; · formula il bilancio preventivo e consuntivo per l’anno sociale da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea; · convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie; · propone le modifiche dello Statuto; · delibera sulle domande di ammissione a Socio; · cura la tenuta dell’Albo Sociale; · adotta i provvedimenti di cui all’art. 13 del presente Statuto; · provvede alle spese ordinarie e straordinarie nei limiti dei bilanci; · emana provvedimenti di eccezionale urgenza e cura tutto quant'altro riguarda il patrimonio e l'attività sociale. · emana i regolamenti interni; · concede permessi temporanei e tessere di frequenza al Club, a terzi non soci.
Art. 27 - Validità delle deliberazioni consiliari Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza di almeno sei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 28 - Comitato Esecutivo Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo costituiscono il Comitato Esecutivo del Club, che ha il solo compito di eseguire le delibere del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo si riunisce, senza alcuna formalità, su invito del Presidente ed i suoi componenti sono responsabili singolarmente nei confronti dell'intero Consiglio Direttivo.
Art. 29 - Presidente e Vice Presidente Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dello Sporting Club. Egli ha la rappresentanza legale del Club, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento del Club, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza, nei limiti di spesa previsti, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Art. 30 - Segretario Il Segretario tiene la corrispondenza ordinaria, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, firmandoli insieme al Presidente e conserva gli atti del Club. Dirama gli inviti per le sedute Consiliari, per le Assemblee nonché le partecipazioni per avvenimenti sportivi e mondani. Comunica all'aspirante Socio la sua ammissione al Club e cura l'esatta tenuta dell'Albo dei Soci.
Art. 31 - Tesoriere Il Tesoriere è responsabile della gestione economico-finanziaria del Club. Prepara il bilancio preventivo e consuntivo, sottoponendoli al Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale. Cura nei locali sociali la contabilità in appositi libri redatti sotto la sua responsabilità e relaziona mensilmente al Consiglio Direttivo sulla esazione delle quote sociali, segnalando i Soci che si sono resi morosi; riferisce altresì sulle entrate, sui pagamenti effettuati e sulle spese previste dal bilancio.
Art. 32 - Direttore Sportivo Il Direttore Sportivo ha il compito di curare l’attività sportiva, di organizzare gare e manifestazioni e di formare squadre rappresentative del Club, previa autorizzazione del Presidente. Egli riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo in merito all’attività svolta e vigila, inoltre, sulla manutenzione e conservazione degli impianti sportivi.
Art. 33 - Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali possono intervenire senza voto deliberativo. Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile del Club e relaziona all'Assemblea sui controlli effettuati, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo. Deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le irregolarità rilevate per i necessari provvedimenti ed esplica le proprie funzioni secondo le leggi vigente.
CAPO VI SCIOGLIMENTO
Art. 34 – Nomina liquidatori L’Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento del Club, deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.
CAPO VII VERTENZE
Art. 35 - Collegio Arbitrale
Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da cinque componenti, di cui tre eletti dai Soci e due designati dalle parti interessate. La presidenza del Collegio Arbitrale è conferita al componente più votato tra quelli che hanno la qualifica di Giudice o Avvocato o Notaio. Al Collegio Arbitrale, che svolge funzioni di arbitro amichevole compositore, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. Il Collegio Arbitrale è convocato dal proprio Presidente a richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero a richiesta scritta anche di un solo socio interessato, nei casi previsti dal presente Statuto; discute senza alcuna formalità di procedura, delibera a maggioranza dei componenti ed emette un lodo scritto inappellabile. La mancata accettazione od esecuzione del lodo comporta comunque, per il Socio inadempiente, la definitiva perdita della qualità di Socio.
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 - Richiamo normativo Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi speciali. Art. 37 - Entrata in vigore dello Statuto Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dell’Assemblea. Art. 38 - Anno Sociale L’Anno Sociale ha la durata dell’anno solare. |