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LODO ARBITRALE RICORSO 2014-2015 In evidenza
- SPORTING CLUB SAN SEVERO -
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LODO ARBITRALE
Il Collegio Arbitrale nelle persone dei soci:
Avv.Matteo Starace - Presidente
Avv.Gianpaolo Tancredi - Componente
Avv.Maurizio Falcone – Componente
Avv.Rosario De Cesare - Componente designato dalla parte ricorrente
Avv.Ettore Censano - Componente designato dal Consiglio di Amministrazione dello Sporting Club.
Riunito a norma di Statuto per decidere in merito al ricorso presentato dal socio Francesco Damone;
A scioglimento della riserva;
Esaminato il ricorso e le successive istanze inviate dal predetto socio;
Viste le norme dello statuto e del regolamento in vigore;
Acquisita ed esaminata la documentazione trasmessa dalla segreteria;
con il voto favorevole di quattro componenti ed il voto contrario di uno
così decide:
Rigetta il ricorso per sua infondatezza con la seguente motivazione:
“Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione dello Sporting Club San Severo rispettivamente in data 29/09/2014 ed in data 20/10/2014 appaiono conformi alle disposizioni dello statuto e del regolamento nella loro attuale rispettiva formulazione. Rientra infatti tra i poteri del consiglio di amministrazione provvedere alla disciplina delle aree del circolo ed alla loro destinazione (cfr.art.27 dello statuto sociale “attribuzioni del Consiglio di amministrazione” secondo cui, testualmente, “…Spetta al Consiglio di Amministrazione emanare norme regolamentari ed esecutive obbligatorie per tutti i Soci, familiari e loro ospiti, riguardanti la frequenza, l’uso ed il funzionamento dei locali sociali e dei campi da gioco, al fine del buon andamento di tutti i servizi sociali…”). Nel caso di specie è stata deliberata dal Consiglio una ridistribuzione delle aree interne alla palazzina ispirata a criteri finalizzati ad un loro più congruo utilizzo da parte di tutti i soci, specie nel periodo invernale che quantunque non gradita alla totalità di essi, non presta il fianco a censure di sorta né procedurali né di merito. Tale delibera, assunta quindi dal Consiglio di amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri/doveri (l’espressione letterale “spetta” contenuta nel prefato articolo 27 al riguardo non lascia adito a dubbi) non viola neppure l’art.7 del regolamento (“destinazione delle aree” secondo il quale – testualmente – “…Tutte le aree dovranno mantenere la destinazione a cui sono adibite…”) sia perché nel caso di specie non si apprezza alcun mutamento di destinazione nel senso tecnico dell’espressione, trattandosi comunque di destinazioni rientranti nel medesimo alveo della attività ludico - ricreativa del Club; sia perché, quantunque volesse interpretarsi l’espressione “destinazione” contenuta nel regolamento in senso più lato (ovvero non strettamente tecnico) essa comunque rientrerebbe, come detto, nell’esercizio dei poteri/doveri che lo statuto (nell’attuale testo approvato nel 2013) riconosce al Consiglio di Amministrazione. Salvo future auspicabili modifiche statutarie. Quantunque non abbia costituito motivo di censura da parte del socio ricorrente rileva in ogni caso osservare che le delibere de quibus rispettano inoltre le disposizioni di cui all’art.28 ( “Validità delle deliberazioni consiliari” che per la validità delle deliberazioni consiliari richiede la presenza di almeno sei componenti. E ritiene valide le deliberazioni prese a maggioranza dei voti e con voto palese). Nel caso di specie erano infatti rispettivamente presenti: tutti e nove i componenti del consiglio (delibera del 29/09/2014) con approvazione dell’accappo con voto contrario di soli due consiglieri e otto consiglieri su nove (delibera del 20/10/2014) con approvazione dell’accapo con voto unanime. Quanto al merito delle censure mosse dal socio, giova chiarire che l’attuale distribuzione non costituisce - comunque - a parere del collegio - pregiudizio né per gli interessi del socio ricorrente (gioco delle carte) né per degli altri soci (attività di fitness) nella misura in cui la stessa pare – anzi - consenta il contestuale esercizio di entrambe le attività (come innanzi rimarcato comunque di carattere ludico – ricreativo) da parte dei soci alle stesse rispettivamente interessati. Anche il gioco del biliardo non è pregiudicato nel suo esercizio nella considerazione del fatto che esiste per esso una apposita stanza all’uopo destinata con porta che può essere chiusa durante l’attività ginnica, consentendo l’esercizio di entrambe. Lodevole appare invece l’interessamento alla questione del divieto assoluto di fumare che deve essere esteso – a parere del Collegio – alla intera palazzina (ovvero ad ogni spazio interno della stessa) in conformità alla normativa vigente. E’ noto infatti che con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la c.d. “Tutela della salute dei non fumatori”, che ha esteso il divieto di fumo, già previsto dalla legge 584/75, a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori (che devono tuttavia presentare delle caratteristiche tecniche che difettano nel caso di specie) e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili). Si invita pertanto il Consiglio ad apporre relativi cartelli con indicazione di tale divieto assoluto di fumare in modo ben visibile in tutti i locali della palazzina nessuno escluso, obbligando i soci al rispetto del divieto di legge anche in considerazione del fatto che trattasi di locali spesso frequentati da minori e talvolta da donne in stato di gravidanza, con delibera che individui i soggetti destinati all’attività di controllo (da individuarsi, a parere del Collegio, nel Presidente e nel Vice presidente del Circolo) ed in caso di violazione imponga l’irrogazione di sanzioni disciplinari ai soci che dovessero violare tale divieto che deve considerarsi, in conformità alla legge, assoluto ed inderogabile.”
San Severo - Addì, 11/02/2014
Avv.Matteo Starace
Avv.Gianpaolo Tancredi
Avv.Maurizio Falcone
Avv.Rosario De Cesare
Avv.Ettore Censano